420 allievi vicebrigadieri Guardia di Finanza

420 allievi vicebrigadieri
420 allievi vicebrigadieri
  Pubblicazione:  27/12/2016
  Scadenza:  26/01/2017

Concorso, per titoli, per l’ammissione di 420 allievi vicebrigadieri al 21° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, riservato agli appuntati scelti del Corpo.

In data 27 dicembre u.s. è stato indetto il concorso, per titoli, per l’ammissione al 21° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di 420 allievi vicebrigadieri,

  • Il suddeto per 420 allievi vicebrigadieri concorso è riservato agli appuntati scelti del Corpo, di cui:
    a) 378 del contingente ordinario;
    b) 42 del contingente di mare.
  • Uno dei 378 posti a concorso per il contingente ordinario è riservato, subordinatamente al possesso
    degli altri requisiti previsti dall’articolo 3, ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo,
    previsto dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive
    modificazioni.
    Nel caso in cui il citato posto non venga ricoperto per mancanza di candidati idonei, lo stesso è
    attribuito ai candidati iscritti nella graduatoria del contingente ordinario.
  • Al concorso per 420 allievi vicebrigadieri sono ammessi anche gli appuntati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano maturato titolo alla promozione al grado di appuntato scelto con decorrenza giuridica non successiva alla predetta data, purché conseguano detta promozione prima
    della redazione delle graduatorie finali di merito.
  • Gli appuntati scelti che partecipano al presente concorso non sono ammessi, nello stesso anno, al concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), punto 2).
  • Lo svolgimento del concorso prevede la valutazione dei titoli.

Requisiti e condizioni per l’ammissione al concorso

Al concorso possono partecipare i militari che, oltre al requisito relativo al grado di cui all’articolo 2 del bando di concorso:

  • abbiano riportato, in sede di valutazione caratteristica, nell’ultimo biennio di servizio, una qualifica di almeno “nella media” o giudizio equivalente. A tal fine:

1) sono presi in considerazione anche i giudizi riportati al termine di corsi di specializzazione, qualificazione o abilitazione, anche se svolti a cura di altri Enti o presso Istituti non appartenenti alla Guardia di finanza;
2) nel computo del biennio, sono conteggiati anche i periodi relativi a licenze di convalescenza, aspettativa o sospensione precauzionale, coperti dalla dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica;

  • non abbiano riportato sanzioni disciplinari, nell’ultimo biennio, più gravi della consegna. Ai fini
    del computo del richiamato biennio si considera la data di irrogazione del provvedimento sanzionatorio;
  • non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare per l’irrogazione di una sanzione più grave della consegna ovvero sospesi dal servizio o in  aspettativa;
  • non siano stati giudicati, nell’ultimo biennio, non idonei all’avanzamento al grado superiore. Ai fini del calcolo del biennio si fa riferimento alla data del provvedimento con il quale è stata determinata la non idoneità all’avanzamento;
  • non siano, comunque, già stati rinviati d’autorità dal corso per la nomina a vicebrigadiere.

Gli aspiranti che presentano domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non sono ammessi al concorso e le relative istanze sono archiviate ai sensi dell’articolo  4, comma 8.
Qualora prima della redazione delle graduatorie finali di merito intervenga la notifica di un provvedimento di passaggio di contingente, il destinatario concorrerà per il nuovo contingente di appartenenza.

I candidati concorrenti per il posto riservato di cui all’articolo 2, comma 2, laddove risultino privi dell’attestato di cui all’articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono esclusi dal concorso.

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito

Per quanto concerne il solo requisito dell’aspettativa per motivi di salute, si fa riferimento alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it area “Concorsi Online”, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando su Foglio d’Ordini del Corpo

 

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